IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,
recante  «Delegificazione  e  testi  unici   di   norme   concernenti
procedimenti amministrativi  -  Legge  di  semplificazione  1998»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio  2002,  n.  137,
recante «Delega per la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  di   enti
pubblici», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005», e successive  modificazioni  e,
in particolare, l'articolo 14, comma 5,  il  quale  prevede  che  con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
definiti: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa  la
fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i  casi  e  le
modalita'  di  esclusione  dell'AIR;  c)  i  criteri  generali  e  le
procedure, nonche' l'individuazione dei casi di  effettuazione  della
VIR;  d)  i  criteri  e  i  contenuti  generali  della  relazione  al
Parlamento di cui al comma 10; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'articolo 1 della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  recante
«Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione  e  della  normativa  che  disciplina
l'INAIL,  nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
previdenziali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e in  particolare  l'articolo
28; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
settembre 2008, n.  170  «Regolamento  recante  disciplina  attuativa
dell'analisi dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della
verifica  dell'impatto  della  regolamentazione   (VIR),   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012, n. 262, «Regolamento  recante  disciplina  dei  nuclei
istituiti presso le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  con  la
funzione di garantire il supporto tecnico alla  programmazione,  alla
valutazione e  al  monitoraggio  degli  interventi  pubblici»,  e  in
particolare l'articolo 5; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
febbraio  2009  «Istruttoria  degli  atti  normativi  del   Governo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
gennaio  2013,  «Disciplina  sul  rispetto  dei  livelli  minimi   di
regolazione previsti dalle direttive europee,  nonche'  aggiornamento
del modello di relazione AIR, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  6,
della legge 28 novembre 2005,  n.  246»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013; 
  Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in  materia
di   semplificazione   e   miglioramento   della    qualita'    della
regolamentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 23/ CU), del
29 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  del  13
aprile 2007; 
  Visto  l'accordo  interistituzionale  «Legiferare  meglio»  tra  il
Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione
europea del 13 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure e  le  modalita'
di effettuazione  dell'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione
(AIR) e della verifica  dell'impatto  della  regolamentazione  (VIR),
nonche' delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo
14, comma 5, della legge  28  novembre  2005,  n.  246  e  successive
modificazioni. 
  2. Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali,
di   seguito   Amministrazioni,   ad   esclusione   delle   autorita'
amministrative indipendenti. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi  3,  4-bis  e
          4-ter, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. (omissis). 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          8 marzo 1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi    -Legge    di
          semplificazione 1998): 
              «Art. 5 (Analisi dell'impatto della  regolamentazione).
          - 1. 
              2.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere una relazione contenente  l'AIR  per  schemi  di
          atti normativi e progetti di legge al loro esame,  ai  fini
          dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  6  (Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
          legislativi). - 1. Le funzioni  relative  al  coordinamento
          dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un
          apposito Dipartimento, in modo da  garantire,  in  coerenza
          con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere c) e d),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la   valutazione
          d'impatto  della  regolazione,   la   semplificazione   dei
          procedimenti,  la  qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita' dell'innovazione normativa,  la  adempiuta
          valutazione degli effetti finanziari. Il  Dipartimento,  in
          collaborazione con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma
          2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione
          in sede  nazionale  della  normativa  comunitaria,  l'esame
          preliminare della situazione normativa ed economica interna
          e la valutazione  delle  conseguenze  dell'introduzione  di
          norme comunitarie sull'assetto  interno.  Del  Dipartimento
          fanno parte  i  settori  legislativi  operanti  nell'ambito
          della Presidenza, nonche' la segreteria del Nucleo  per  la
          semplificazione  delle  norme  e  delle  procedure  di  cui
          all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento
          possono essere assegnati in posizione di  fuori  ruolo,  in
          aggiunta al Capo ed al Vice Capo del  Dipartimento  stesso,
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ovvero
          avvocati dello Stato, in numero non superiore  a  sette.  A
          tale personale si applica  quanto  disposto  dall'art.  12,
          comma 9.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge  6  luglio  2002,  n.  137  (Delega  per  la  riforma
          dell'organizzazione del  Governo  e  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici): 
              «Art.  11  (Ufficio  per   l'attivita'   normativa   ed
          amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
          procedure). - 1. (omissis). 
              2. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica  e'
          istituito, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
          dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica  e
          composto da non piu' di due  servizi,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il   Ministro   nell'attivita'   normativa   ed
          amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
          procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
          istituiti non  piu'  di  due  servizi  con  il  compito  di
          provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della
          regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50
          del  1999,  nonche'   alla   predisposizione   di   sistemi
          informatici di documentazione giuridica a  beneficio  delle
          pubbliche amministrazioni e dei cittadini.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi  5,  6  e  9,
          della legge 28 novembre 2005,  n.  246  (Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno 2005): 
              «Art.  14  (Semplificazione  della   legislazione).   -
          (omissis). 
              5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottati ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono   definiti   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a) i criteri generali e  le  procedure  dell'AIR,  da
          concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
          di consultazione; 
                b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
          esclusione dell'AIR; 
                c)  i  criteri  generali  e  le  procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
                d) i criteri ed i contenuti generali della  relazione
          al Parlamento di cui al comma 10. 
              6. I metodi di analisi e i modelli di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
              (omissis). 
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
              (omissis).». 
              - La legge 11 novembre  2011,  n.  180  (Norme  per  la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2011,  n.
          265. 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
          1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento  recante  disciplina
          attuativa dell'analisi dell'impatto della  regolamentazione
          (AIR), ai sensi dell'art.  14,  comma  5,  della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 2008, n. 257. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19 novembre 2009, n. 212  (Regolamento  recante  disciplina
          attuativa     della     verifica     dell'impatto     della
          regolamentazione (VIR), ai sensi  dell'art.  14,  comma  5,
          della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2010, n. 24. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012,  n.
          262 (Regolamento recante disciplina  dei  nuclei  istituiti
          presso le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  con  la
          funzione   di   garantire   il   supporto   tecnico    alla
          programmazione, alla valutazione e  al  monitoraggio  degli
          interventi pubblici): 
              «Art. 5 (Analisi di Impatto della Regolamentazione).  -
          1. Gli uffici legislativi  delle  Amministrazioni  centrali
          dello  Stato  ai   quali   e'   affidata   la   titolarita'
          dell'analisi di impatto della  regolamentazione  (AIR),  si
          avvalgono  del  Nucleo   di   valutazione   della   propria
          amministrazione ai fini del supporto tecnico per  l'analisi
          di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in
          termini di investimenti pubblici.». 
              - L'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»  tra
          il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione  europea  e
          la Commissione europea del 13  aprile  2016  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L  123  del
          12 maggio 2016. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 14, comma 5,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.